1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.
2. Nei comuni ad alta specificità montana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione del 10 per cento della tariffa sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
3. Limitatamente ai territori montani, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; nei medesimi territori, le accise previste nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
4. A valere sulle risorse trasferite dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 29, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane
a) all'articolo 154:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento»;
2) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali e le aziende artigianali, commerciali e industriali non situati nelle zone montane»;
3) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. In applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 144, comma 2, nell'ambito della modulazione della tariffa per fasce territoriali, per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa: fino a 1.000 abitanti, 50 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti, 40 per cento; oltre 5.000 abitanti, 30 per cento»;
b) il comma 2 dell'articolo 163 è sostituito dal seguente:
«2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione e per il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni».
7. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nei territori montani laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.