Art. 26.
(Produzione di energia
e gestione delle acque).

      1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica da biomasse prodotte nei medesimi ambiti.
      2. Nei comuni ad alta specificità montana, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina una riduzione del 10 per cento della tariffa sui consumi domestici dei residenti e sui consumi relativi ad attività produttive.
      3. Limitatamente ai territori montani, sono rese permanenti le ulteriori agevolazioni sul gasolio e sul GPL previste dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; nei medesimi territori, le accise previste nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, gravanti sui prodotti petroliferi indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del medesimo testo unico, sono ridotte del 20 per cento.
      4. A valere sulle risorse trasferite dal Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 29, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le amministrazioni provinciali, le comunità montane

 

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ed i comuni possono prevedere contributi a favore dei residenti nei territori montani per allacciamenti telefonici e per il potenziamento delle linee elettriche in case sparse e in piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrali destinate ad insediamenti residenziali.
      5. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni ad alta specificità montana, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
      6. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 154:

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti in misura non minore del 5 per cento»;

              2) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: «Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali e le aziende artigianali, commerciali e industriali non situati nelle zone montane»;

 

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              3) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

      «9-bis. In applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 144, comma 2, nell'ambito della modulazione della tariffa per fasce territoriali, per i comuni ricadenti nelle comunità montane si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa: fino a 1.000 abitanti, 50 per cento; da 1.001 a 5.000 abitanti, 40 per cento; oltre 5.000 abitanti, 30 per cento»;

          b) il comma 2 dell'articolo 163 è sostituito dal seguente:

              «2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione e per il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni».

      7. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nei territori montani laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.